Art. 6.
(Esposizione permanente della bandiera nei comuni).

      1. Tutti i comuni della Repubblica sono tenuti ad esporre in modo permanente la bandiera nazionale con sistemazione fissa in luogo pubblico scelto dal consiglio comunale con propria deliberazione.
      2. I sindaci, nell'esercizio delle funzioni di ufficiali di Governo, sono responsabili dell'esposizione della bandiera ai sensi del comma 1.